Passaggio di Proprietà Imbarcazione Roma
Passaggio di Proprietà Imbarcazione
Natanti
I natanti, compresi i motori installati a bordo, sono beni mobili non registrati. Quindi, in occasione del trasferimento di un natante da un soggetto a un altro, non è richiesto alcun atto che comprovi il fatto avvenuto, poiché si applica la regola di cui all’art. 1153 cod.civ. riassunta in breve in “possesso vale titolo”, in base alla quale “colui al quale sono alienati beni mobili da parte di chi non ne è proprietario, ne acquista la proprietà mediante il possesso, purché sia in buona fede al momento della consegna e sussista un titolo idoneo al trasferimento della proprietà”.
I requisiti di validità del principio sono quindi soprattutto la buona fede. Sono fatte salve ovviamente le precauzioni di natura commerciale che si ritengano opportune.
Importante che il nuovo possessore venga in possesso dei documenti relativi al natante tra cui essenziali quelli attinenti la marcatura CE e la dichiarazione di potenza del motore ex art. 28 del codice della nautica.
Questi documenti potrebbero essere necessari anche nel caso in cui si voglia iscrivere il natante nei R.I.D. cosa possibile ed utile qualora si voglia navigare in alto mare cosa per cui è necessaria la bandiera.
Nel caso di unità con Marcatura CE, all’acquirente deve essere consegnato anche il manuale del proprietario. Di conseguenza, una scrittura privata cui si può conferire data certa mediante registrazione, in base ad importi predefiniti, e assicuri la consegna dei documenti previsti, può tornare utile in caso di eventuali contestazioni etc. e qualora si voglia navigare fuori dalle acque comunitarie per evitare possibili problematiche doganali al rientro.
“Le nostra Agenzia Nautica vanta, grazie ai tanti clienti che ci hanno scelto per svolgere queste delicate pratiche, una notevole esperienza per poter consigliare il venditore e l’acquirente ad effettuare le operazioni opportune e a non trovarsi in futuro in situazioni poco chiare e a volte spiacevoli”
Imbarcazioni
Diversa procedura è da seguire per il passaggio di proprietà delle imbarcazioni, che sono invece beni mobili registrati con un regime simile per molti aspetti formali e pubblicitari simile agli immobili, il relativo titolo deve essere presentato all’Ufficio ove l’unità risulta iscritta nel termine di 60 giorni dalla data dell’atto, da 207 a 1033 € ex art. 53 codice della nautica con allegata la seguente documentazione:
1) Il titolo di proprietà che può essere costituito da:
- atto pubblico notarile;
- scrittura privata autenticata (l’autentica può essere effettuata presso gli uffici comunali, i titolari degli Sportelli Telematici dell’Automobilista o notai) naturalmente registrata presso l’Agenzia delle entrate, necessario presupposto per la successiva trascrizione;
- dichiarazione unilaterale dell’alienante con sottoscrizione autenticata e registrata come sopra. In tal caso la dichiarazione deve pervenire a conoscenza da parte di chi acquista per cui si consiglia una firma dell’acquirente per accettazione. Ciò anche al fine di limitare la possibilità di vendite fittizie;
- sentenza passata in giudicato con cui è riconosciuta la proprietà del bene o decreto di assegnazione del giudice dell’esecuzione in caso di vendita giudiziale.
- per le unità acquistate all’estero il titolo di proprietà può essere costituito dal c.d. “Bill of Sale“ legalizzato dall’Autorità consolare (salvo che non sia previsto lo status di reciprocità – Per i Paesi dell’Unione Europea la legalizzazione è stata soppressa – L.106/1990)) e registrato presso l’Agenzia delle entrate. Stante il divieto di doppia bandiera ai fini dell’immatricolazione il documento deve essere accompagnato dal certificato di cancellazione dal registro straniero ovvero da una dichiarazione rilasciata dall’Autorità governativa dello Stato di bandiera estera che attesti che per l’unità oggetto della vendita la legislazione del Paese non richiede l’iscrizione nei registri. I documenti devono essere tradotti in lingua italiana dall’autorità consolare o da interpreti autorizzati come prevede il Regolamento al codice della nautica.
- acquisto mortis causa: copia (per estratto) della denuncia di successione rilasciata dal competente Ufficio del Territorio unitamente al certificato di morte e alla dichiarazione di accettazione dell’eredità ex art. 2648 c.c. attuata da parte dell’erede/i a mezzo di atto pubblico o con scrittura privata autenticata o accertata giudizialmente. Nel caso in cui la proprietà dell’unità sia trasmessa a mezzo di legato si opera in base ad estratto autentico del testamento del de cuius.
2) Doppia nota di trascrizione (in bollo) contenente i dati previsti dal regolamento al codice della navigazione;
Se trattasi di società, in luogo del certificato di cittadinanza e di residenza, deve essere presentata visura Camerale avente data non superiore a sei mesi (ovvero dichiarazione sostitutiva).
La certificazione è accettata anche oltre il termine dei sei mesi nel caso in cui l’interessato dichiari (in fondo al documento) che le informazioni contenute nel certificato stesso non hanno subito variazioni dalla data di rilascio.
Le tariffe sono stabilite dal T.U del registro (Dpr 131/86) per la registrazione del titolo di proprietà per le unità da diporto.
La nostra Agenzia Nautica – in possesso del titolo per effettuare tali procedure – si rivolgono ormai da tempo tanti clienti che hanno trasferito o acquistato imbarcazioni per aver sempre trovato negli operatori della Newton la serietà, la competenza e la consulenza necessaria per svolgere qualitativamente bene queste delicate e, a volte complicate, pratiche.
PRATICHE NAUTICHE
Sede Roma EUR
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